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Giudice Sportivo: stop per Locatelli. Tifoso ferito: multa per la Roma. Ammenda anche per la Juve

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Locatelli

Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 18esima giornata del campionato di Serie A. 

CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MARIC Mirko (Monza): per avere, al 50° del secondo tempo, dalla panchina, contestato in modo irrispettoso una decisione arbitrale e lanciato un pallone sul terreno di giuoco al fine di ritardare la ripresa della gara.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CACACE Liberato Gianpaolo (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FERGUSON Lewis (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LOCATELLI Manuel (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ALLENATORI 
ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 5.000,00
PALLADINO Raffaele (Monza): ammonizione (Seconda sanzione); per avere inoltre, al 49° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale rivolgendo espressione irriguardosa agli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE
MAZZARRI Walter (Napoli): 
ammonizione (Terza sanzione); per avere inoltre, al 37° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato in modo irrispettoso l’operato arbitrale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
NICCOLINI Daniel (Fiorentina):
 per avere, al 23° del secondo tempo, contestato platealmente l’operato arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente.

AMMENDE A SOCIETA’
Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 30° del secondo tempo, intonato un coro becero nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato un seggiolino in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria causando il leggero ferimento di uno spettatore; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 13° del primo tempo, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per circa sette minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni e nel recinto numerosi contenitori di plastica cilindrici di piccole dimensioni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 25° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno e nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, all’11° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bicchiere di plastica semi-pieno e nel recinto una lattina; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

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