PRIMA SQUADRA
Cosa rischia la Juve? Nient’altro che una multa
Cosa rischia la Juve? Nient’altro che un’ammenda fino a €50mila, idem per i dirigenti. Come al solito, titoli sensazionalisti per acchiappare click.
Cosa rischia la Juve? Fino alla giornata lunedì nessuno sapeva che il Cda della Juventus si sarebbe dimesso. Già pochi minuti dopo le dimissioni, però, i giornali online hanno iniziato a parlare di punti di penalizzazione, qualcuno addirittura di una retrocessione.
Questo dimostra che sono stati inventati titoli sensazionalisti solo per vendere qualche copia in più. Fino ad un minuto prima nessuno aveva minimamente idea delle dimissioni del CDA, un minuto dopo l’accaduto già si sapevano le eventuali sanzioni e tutto il resto. Strano, no?
Ora che col passare dei giorni la situazione si sta delineando facendosi sempre più chiara, possiamo affermare come la Juventus, sempre se le accuse dovessero rivelarsi veritiere, non rischia altro che una multa. A stabilirlo è il codice 31 del Diritto Spirtivo, che abbiamo riportato in fondo al nostro articolo.
Perché i giornali hanno parlato di penalizzazione per la Juve
Quindi, cosa rischia la Juve? Come riporta Mirko Nicolino di Jmania in una sua diretta YouTube di ieri che vi invitiamo vivamentea guardare, i giornali e le TV hanno parlato di penalizzazioni semplicemente perché è la massima pena (con retrocessione) prevista in caso di falso in bilancio propedeutico ad un’iscrizione fittizia al campionato.
Il procedimento aperto dalla FIGC, però, riguarda lo slittamento di stipendi tra maggio e agosto 2020, che se confermato riguarderebbe una cifra di 50 milioni di euro.
50 milioni di euro sono una cifra che non sposta alcun ché nel bilancio della Juventus, che avrebbe potuto iscriversi al campionato in maniera regolare anche con 100 milioni “spostati”.
Possiamo affermare, quindi, come i giornali abbiano ipotizzato la massima pena per la Juve, ben consapevoli che non era minimamente una condizione veritiera da postulare.
La stessa procura federale ha già stabilito come la Juventus non avrebbe avuto alcun bisogno di queste manovre per iscriversi al campionato.
Ricordiamo che anche per il caso plusvalenze si parlava alla stessa maniera di penalizzazioni. E per il caso plusvalenze la Juventus è stata assolta.
Quindi, se si parlava di 150 milioni per il caso plusvalenze e il club torinese non aveva bisogno di falsare quella cifra per iscriversi al campionato, sarebbe da stupidi pensare che a distanza di un anno avrebbe avuto bisogno di falsarne 50 per l’iscrizione al torneo. Quindi, cosa rischia la Juve?
L’articolo 31 del codice di Diritto Sportivo prevede un’ammenda per il Club, mentre per i dirigenti un’ammenda e una squalifica non inferiore ad un mese. Ecco cosa rischia la Juve.
Ma allora perché il CDA ha rassegnato le dimissioni?
Il CDA era spaccato, ecco perché si è optato per le dimissioni in blocco. Una parte del CDA si voleva difendere, l’altra parte, invece, non voleva difendersi, c’erano sostanzialmente spaccature riguardanti la linea da adottare contro la CONSOB.
Con una spaccatura simile, come si poteva uscire da questa situazione? O ci si difende tutti, o nessuno. I consigli dello staff di esperti legali ha optato per la strategia che secondo loro era la migliore, in ambito legale.
Per combattere bisogna essere uniti. Se non si è uniti, come il CDA della Juventus, allora tutti lasciano le proprie cariche. Non più vincolati dal Consiglio di Amministrazione, gli ex dirigenti che non volevano difendersi potranno non difendersi, così come quelli che optavano per la linea dura contro la CONSOB potranno liberamente difendersi, ognuno tutelando i propri interessi in quanto non più parte del blocco dirigenziale.
Il comunicato di John Elkann è chiaro. Andrea Agnelli ha lasciato la carica di Presidente della Juventus, ma rimane proprietario della Juventus.
Cosa rischia la Juve? Ce lo dice l’Articolo 31 del codice di Diritto Sportivo
L’articolo della materia riguardante questa precisa circostanza è L’articolo numero 31 del codice di Diritto Sportivo. Lo riportiamo in maniera integrale di seguito, nel caso qualcuno volesse consultarlo. Le sanzioni si trovano nei commi 2, 3, 4, 7, 8.
Art. 31 Violazioni in materia gestionale ed economica 1. Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali.
Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia.
Salva l’applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possono essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida.
2. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l’iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dall’art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l).
3. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l’ammenda da uno a tre volte l’ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
4. La società appartenente alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o alla Lega Italiana Calcio Professionistico che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
5. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui agli artt. 94, comma 1, lettera a), 94 ter, comma 8 e 94 quinquies, comma 9 delle NOIF, comporta, oltre alla revoca del tesseramento, le seguenti sanzioni:
a) a carico della società, l’ammenda da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza; b) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l’inibizione di durata non inferiore a due anni; c) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.
6. Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 11 e 94 quinquies, comma 11 delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della LND e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile o dalla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica.
La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.
7. I dirigenti, i soci e non soci di cui all’art. 2, comma 2 e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi.
8. I tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali sono soggetti alla sanzione della squalifica di durata non inferiore a un mese.
9. L’inosservanza dei divieti di cui all’art. 16 bis, comma 1 delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, le seguenti sanzioni:
a) a carico della società la penalizzazione di almeno due punti in classifica e l’ammenda nella misura da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale; b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui all’art. 9, comma 1, lettera h), per un periodo non inferiore ad un anno.
10. La mancata esecuzione dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile a una società, comporta un’ammenda.
Insomma, l’ormai famosa frase tra gli juventini “cosa rischia la Juve”, utilizzata (più che utilizzata, abusata diremmo noi) dai vari giornali online e dagli hater di turno, ora può essere finalmente adoperata in maniera consona. Cosa rischia la Juve? Una multa. Tanto rumore per nulla.