Giudice Torsello: “Caso Plusvalenze? Abbiamo agito con lealtà e correttezza”

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Mario Luigi Torsello, uno dei giudici della Corte d’Appello Federale che ha giudicato la Juventus sul caso plusvalenze, è intervenuto ad un evento presso l’università del Salento. Di seguito le sue parole riportate da calciomercato.com:

Dico innanzitutto che non voglio parlare nello specifico del caso delle plusvalenze. Un giudice parla con le sentenze e non le commenta, parleremo a livello generale…”.

Sulla giustizia sportiva: “La Corte Costituzionale ha affermato la natura originaria e autonoma dell’ordinamento sportivo ed è espressivo dei privati e dei corpi sociali che perseguono scopi sociali. L’autonomia sarebbe quindi fondata sul principio di sussidiarietà evocata dalla costituzione. La sussidiarietà può abilitare i privati ad essere fonte del diritto”.

Sulla tempestività: “Specificità giustizia sportiva: il codice di giustizia sportiva si adegua ai principi processuali generali, ma non come automatica trasposizione di questi istituti altrimenti perderebbe di peculiarità, come tempestività e speditezza coessenziali alla giustizia sportiva in quanto i processi devono essere veloci e immediati (certezza ai campionati, mercati atleti, agli appassionati).

Sui tempi: “Principio della perentorietà: il termine perentorio dell’azione disciplinare e della decisione. In tema Juventus il giudizio è concluso in 60 giorni e la pubblicazione della decisione in 10 giorni”.

Certezza assoluta e lealtà: Tempestività pervade gli istituti ordinari: la certezza assoluta comporterebbe un rallentamento del procedimento sportivo, diversamente da quanto prevede il principio di tempestività. Il fine principale del giudice sportivo è quello di affermare i principi di lealtà e trasparenza e quindi gli organi devono considerare meno stringenti le regole formali rispetto a quelli sostanziali che incarnano questi valori”.

Sui principi cardine: I nostri principi sono lealtà, probità e correttezza: al giudice va il potere di individuazione e punizione dei fatti in essere. I giudici sportivi possono riempire di contenuti questa clausola in bianco configurando come violazione del principio di lealtà e correttezza una condotta che non risulta autonomamente come fattispecie di illecito disciplinare. Questo istituto si spiega in chiave privatistica in virtù della volontà contrattuale degli associati”. 

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