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Cori razzisti a Lukaku in Juve-Inter, Procura di Torino: “Reato tenue, tifosi bianconeri da non punire”

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Lukaku

Durante la semifinale di Coppa Italia tra Juventus-Inter, del 4 aprile 2023, si registrarono cori razzisti contro Romelu Lukaku, ma non sono (penalmente) punibili: durarono poco, furono fatti per “evidenti ragioni di rivalità sportiva” e i quasi 150 tifosi bianconeri indagati si “influenzarono l’uno con l’altro“. Il reato c’è, ma la Procura di Torino ne chiede l’archiviazione per l’articolo 131 bis del codice penale, che prevede l’esclusione della punibilità per “particolare tenuità del fatto“. Lo riporta Il Corriere della Sera .

Tutto accadde in un clima di tensione, quando Lukaku esultò sotto la Curva: sull’attenti, occhi chiusi e dito sulla bocca. Celebrazione abituale per il belga, che fu oggetto di razzismo e paradossalmente squalificato dal giudice sportivo (l’esultanza fu interpretata come provocatoria, così Lukaku venne ammonito e di conseguenza espulso).

Il giudice chiamato oggi ad esprimersi sull’inchiesta coordinata dal PM Davide Pretti ha sancito la certezza assoluta che quelli fossero insulti razzisti: La giurisprudenza, già in passato, si è pronunciata ritenendo che l’emissione di suoni gutturali, come tipico riferimento all’ululato delle scimmie, si caratterizza per evidenti connotati di discriminazione razziale e dunque può integrare l’ipotesi che sanziona la commissione di atti di discriminazione per motivi razziali”. 

Il reato quindi c’è, ma anche le attenuanti che portano all’archiviazione: “Il fatto che tale condotta sia stata tenuta da una moltitudine di persone, che hanno evidentemente agito influenzandosi l’uno con l’altro, nonché il fatto che tale condotta non abbia perdurato per un tempo significativo e, non da ultimo, che sia stata posta in essere per evidenti ragioni di rivalità sportiva (tifosi della squadra avversaria) induce a ricondurre il fatto nelle maglie applicative dell’articolo 131 bis del codice penale. Per questo motivo il comportamento non è certo abituale ed è dunque possibile procedere all’archiviazione per particolare tenuità del fatto”.

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