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Avv. Consulich: “Bilanci Juve? Impossibile contestarli. Non si può avere una opinione comune sul valore di un giocatore…”

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Federico Consulich, professore ordinario di Diritto Penale all’Università di Torino, oltre che avvocato ed esperto di reati economici e finanziari, è intervenuto ai microfoni di Tuttosport per commentare la requisitoria scritta dal Procuratore generale della Corte di Cassazione che esprime un parere netto sulla necessità di spostare il “processo Juventus” da Torino a Milano:

“Sui temi della competenza per territorio per questo tipo di reati finanziari ci si interroga da molto tempo e in particolare – da dopo il 2005, quando la fattispecie penale ha assunto le attuali connotazioni – se la dimensione così immateriale e “tecnologica” di questi reati si interfacci correttamente con le regole processuali tradizionali che definiscono la competenza per territorio. Queste ultime sono infatti pensate per altri tipi di reato: fattispecie materiali e immediatamente percepibili nella loro concretezza (si pensi ai reati contro la vita, a quelli contro il patrimonio o la Pubblica Amministrazione). Proprio per questo sia in dottrina che in giurisprudenza c’è sempre stata una pluralità di letture sul luogo di commissione degli abusi di mercato”.

Proviamo allora a spiegare le diverse casistiche?Diciamo che esistono due grandi famiglie di turbative di mercato. La manipolazione operativa, quella che si fa comprando e vendendo strumenti finanziari (od obbligandosi a farlo ad una data scadenza), che ha modalità di manifestazione più semplici e si realizza sempre sul mercato, che poi la giurisprudenza tendenzialmente colloca a Milano, dove ha sede il mercato azionario principale. E poi c’è la seconda grande famiglia, costituita dalle manipolazioni informative: queste si concretizzano in varie forme e luoghi. Dai comunicati ufficiali alle semplici dichiarazioni scritte o orali, perfino un’intervista. Se io fossi l’AD di una società quotata che fornisce una risposta non corrispondente al vero interrogato da un giornalista, allora bisognerebbe decidere dove si è compiuto il reato di manipolazione del mercato: dove ho parlato, dove ha registrato la chiacchierata il giornalista dall’altra parte del telefono o a Milano dove poi le azioni vengono scambiate? Nel caso del processo della Juventus in realtà abbiamo un profilo ancora differente”.

“C’è un comunicato – continua il legale – che passa attraverso una fase intermedia, poiché vi è un collettore informatico che fa da tramite tra l’azienda che espone delle informazioni e il mercato stesso, interessato alla notizia. Questo soggetto intermediario, lo Sdir, serve a diffondere il comunicato. Ci sono state letture divergenti: per la Procura di Torino è importante dove è stato immesso il comunicato, ovvero a Torino, mentre i difensori sostengono che la condotta si sia poi manifestata all’esterno, in un luogo differente da dove stavano i dirigenti della Juventus. La giurisprudenza ritiene di dover guardare dove si manifesta il pericolo poichè è lì che si consuma il reato. Il luogo dove gli investitori possono cadere in errore è un luogo virtuale, il mercato, che convenzionalmente si ritiene collocato a Milano. C’è poi una lettura intermedia che proposi tempo fa nel mio libro del 2010: verificare di volta in volta dove si trova l’intermediario, quindi, dove sono i server del soggetto che diffonde al pubblico la notizia (che può dunque trovarsi anche in luoghi diversi da Milano). Dipende insomma da dove sono collocati i server degli intermediari dell’informazione: in questo caso lo stoccaggio dei dati è a Roma, ma è a Milano il luogo in cui in pratica diventa accessibile agli interessati il comunicato. Una sorta di affissione, una bacheca informatica che ha preso il posto di ogni tipo di comunicazione fisica di un tempo. Convenzionalmente dobbiamo pensare che il reato si manifesta dove il soggetto apre questo “scrigno” nel quale gli interessati vanno per sapere e conoscere le novità per poter poi sviluppare le proprie decisioni di investimento”.

Quali novità auspica a livello normativo per questo tipo di reati finanziari legati a società quotate in borsa?Bisognerebbe introdurre qualche norma ad hoc sulla competenza per questi reati. Le incertezze sul luogo e tempo di commissione del reato si presentano anche in altri casi, connessi al web e alle tecnologie ad alta complessità . Si pensi ad esempio ai reati legati alla produzione o commercializzazione di materiale pedopornografico piuttosto che alle forme di riciclaggio sulle criptovalute o alle ipotesi di insider trading. Almeno per la finanza digitale servirebbero norme precise sul foro di competenza”.

Che idea si è fatto di questo processo alla Juventus? “Nel dettaglio non sono entrato ma è un tema che ho affrontato in alcuni master sulla giustizia sportiva. E quindi posso dire che, quando una società di calcio è quotata, i suoi titoli sono suscettibili di una certa volatilità soprattutto in relazione a quei particolari cespiti che sono i giocatori. Impossibile dare un giudizio certo sulla correttezza di molte delle poste di questi bilanci. Si tratta di società molto diverse rispetto alle altre che si quotano sui mercati. C’è una opinabilità oggettiva sui valori caratteristici di questi soggetti economici. Il criterio che la Cassazione, a Sezioni Unite, ci dice dal 2016 in poi per il falso in bilancio è che le valutazioni devono essere giustificabili e osservare i criteri normativi e tecnici del settore di riferimento. Inoltre, se ci si discosta da essi, occorre renderlo palese e motivare tale scelta. Insomma, la differenza da una posta vera o falsa la fa la giustificabilità del valore dato. Ma nel calcio è impossibile avere una opinione comune su quanto valgono le prestazioni di un giocatore. Per cui distinguere il vero dal falso può rivelarsi un vero rompicapo”.

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