PRIMA SQUADRA
La Corte Ue sulle sanzioni ad Agnelli e Arrivabene: ecco la decisione
La Corte Ue ritiene compatibili i divieti professionali estesi nell’Ue se proporzionati e con una tutela giurisdizionale effettiva.
Plusvalenze Juventus, la Corte Ue: sì ai divieti validi in tutta l’Unione, ma servono proporzionalità e tutela giurisdizionale
La Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sul caso delle sanzioni disciplinari inflitte all’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli e all’ex amministratore delegato Maurizio Arrivabene nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze, stabilendo un principio destinato ad avere effetti sull’intero sistema della giustizia sportiva europea.
Secondo i giudici di Lussemburgo, un divieto di esercitare attività professionali nel settore calcistico esteso a tutti gli Stati membri dell’Unione può essere compatibile con il diritto europeo, purché sia giustificato da un obiettivo di interesse generale e rispetti il principio di proporzionalità. Al tempo stesso, le persone colpite da tali provvedimenti devono poter contare su una tutela giurisdizionale effettiva, che consenta non solo di ottenere un eventuale risarcimento del danno, ma anche l’annullamento della sanzione e, ove necessario, l’adozione di misure cautelari.
La decisione nasce da un rinvio pregiudiziale del TAR del Lazio, chiamato a verificare la compatibilità delle sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento sportivo con le libertà fondamentali garantite dal diritto dell’Unione europea.
L’inchiesta sulle plusvalenze
La vicenda prende le mosse dal procedimento disciplinare avviato il 1° aprile 2022 dalla Procura Federale della FIGC nei confronti di diversi club, tra cui la Juventus, e di alcuni dirigenti, accusati di aver realizzato un sistema di plusvalenze ritenute artificiali attraverso operazioni di trasferimento dei calciatori finalizzate ad aumentare il valore contabile dei cartellini.
Nell’ambito di quel procedimento, Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene sono stati sanzionati con il divieto di svolgere attività nell’ambito della FIGC. Successivamente, la FIFA ha esteso l’efficacia delle sanzioni a livello internazionale, impedendo ai due ex dirigenti di ricoprire incarichi nel calcio organizzato anche al di fuori dei confini italiani. I provvedimenti sono stati poi confermati dagli organi della giustizia sportiva italiana.
La posizione della Corte di giustizia
La Corte ha chiarito che un divieto professionale valido in tutti gli Stati membri costituisce una restrizione alla libera circolazione garantita dai Trattati europei. Tuttavia, tale limitazione può risultare legittima se persegue un obiettivo di interesse generale e se è proporzionata rispetto allo scopo perseguito.
Nel caso del calcio professionistico, i giudici hanno riconosciuto che il rispetto delle regole finanziarie e contabili rappresenta un obiettivo idoneo a garantire la regolarità e l’integrità delle competizioni sportive.
Sarà però il giudice nazionale a verificare, nel caso concreto, se le sanzioni inflitte ad Agnelli e Arrivabene rispettino effettivamente il principio di proporzionalità. In particolare, dovrà accertare che i divieti temporanei si inseriscano in un sistema coerente volto a prevenire e reprimere comportamenti illeciti e che siano applicati secondo criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori.
Il tema della tutela giurisdizionale
Un altro aspetto centrale della pronuncia riguarda le garanzie processuali riconosciute ai soggetti sanzionati.
La Corte ha ribadito che chi subisce una sanzione disciplinare deve poter accedere a un giudice indipendente, dotato dei poteri necessari non solo per riconoscere un eventuale risarcimento del danno, ma anche per annullare il provvedimento e adottare, quando necessario, misure cautelari.
Il giudice competente, inoltre, deve essere indipendente dalle organizzazioni sportive, previsto dalla legge e garantire il pieno rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
I giudici europei hanno infine precisato che il diritto dell’Unione non impone necessariamente un doppio grado di giudizio: è sufficiente che esista almeno un organo giurisdizionale in grado di assicurare una tutela effettiva dei diritti delle persone interessate.
Spetterà ora al TAR del Lazio valutare se il sistema della giustizia sportiva italiana, o quantomeno l’organo chiamato a pronunciarsi in ultima istanza, soddisfi i requisiti indicati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
